1. Per la prima e per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati, i candidati con età inferiore a quaranta anni compiuti, per la Camera dei deputati, o a quarantacinque anni compiuti, per il Seanto della Repubblica, devono essere inseriti nella misura del 30 per cento dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature abbia luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora la lista sia composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, i candidati con età superiore a quaranta anni compiuti, per la Camera dei deputati, o a quarantacinque anni compiuti, per il Senato della Repubblica:
a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere inseriti in lista in una successione superiore a tre;
b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere inseriti in lista in una successione superiore a due.
3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici che hanno presentato liste ovvero gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera a), l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.
4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non rispettano la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera b). La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricusazione o di cancellazione di una candidatura, ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3.
5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all'applicazione della presente legge e alle misure necessarie per promuovere ulteriormente l'accesso di soggetti con età inferiore a quaranta anni compiuti, oltre che alle cariche elettive parlamentari, anche alle nomine dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, della Corte costituzionale, delle autorità indipendenti e a tutte le cariche che
1. Il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati con età superiore a quaranta anni compiuti non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso rispetto al limite di cui al precedente periodo non sono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».
2. All'articolo 73, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati con età superiore a quaranta anni compiuti non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso rispetto al limite di cui al precedente periodo non sono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In ogni gruppo, i candidati con età superiore a quaranta anni compiuti